I consumatori smascherano il bluff del governo Crocetta sul piano rifiuti
Quando si parla di “emergenza” ci si riferisce normalmente a qualcosa da affrontare e risolvere al più presto, come in medicina si affronta una patologia “acuta”.
Diverso è parlare di “criticità”, ovvero di una situazione che richiede interventi programmati, anche di medio e lungo periodo che, se non adottati, rischiano di diventare “emergenze”.
Il problema dei rifiuti in Sicilia è stato sempre affrontato, in maniera gattopardiana, con la dichiarata volontà di cambiare radicalmente il sistema, per poi ritrovarsi a non cambiare nulla e passare da una “emergenza” alla successiva, come le perturbazioni atmosferiche, contro le quali poco c’è da fare se non una efficace azione di prevenzione e protezione.
Dalla emanazione del c.d. Decreto Ronchi n. 22 del 1997, prima “legge quadro” in tema di rifiuti, il, inizia una nuova era nella gestione dei rifiuti, scandita dalle successive direttive europee e relative norme nazionali.
Il decreto obbliga le regioni a statuto speciale e le province autonome, aventi competenza esclusiva in materia, di adeguare i rispettivi ordinamenti alle disposizioni di principio del predetto decreto, in quanto norme di riforma economico-sociale.
Il decreto prevede la costituzione di Ambiti Territoriali Ottimali (A.T.O.) a cui affidare la gestione di rifiuti
La Sicilia pare non essere interessata dal cambiamento epocale ed avvia l’era delle “emergenze”.
Anni 1998 – 2003 – Presidenti Drago – Capodicasa – Leanza – Cuffaro
2 dicembre 1998 – il Presidente della Regione Siciliana rappresentava al Governo centrale la grave crisi determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani che assumeva carattere di emergenza igienico-sanitaria con risvolti anche di ordine pubblico.
22 gennaio 1999 – Il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiarava, lo stato d’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani nella Regione Siciliana sino al 31 dicembre 1999 e nomina il Presidente della regione siciliana “commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti (PIER) e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza”.
16 dicembre 1999 – il P.C.M. proroga lo stato d’emergenza sino al 30 giugno 2000;
16 giugno 2000 – il P.C.M. proroga lo stato d’emergenza sino al 31 dicembre 2001;
25 luglio 2000 – Adozione del PIER
11 gennaio 2002 – il P.C.M. proroga lo stato d’emergenza sino al 31 dicembre 2004.
18 dicembre 2002 – Il Presidente della Regione Cuffaro, quale Commissario Delegato per l’Emergenza Rifiuti, adotta il Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia.
Il PGRS prevede che la gestione sia affidata a 25 ATO e 35 sub-ATO e che la strategia preminente per la riduzione dei rifiuti sia il loro incenerimento in 4 mega-impianti di c.d. “termovalorizzazione”, di capacità complessiva pari all’intera produzione regionale di rifiuti, pur prevedendo che le percentuali di raccolta differenziata non possono essere inferiori al 15 per cento entro il 2003 e al 25 per cento entro il 2005, e, poi, a regime, in base al D.L.gs 22/97, al 35 per cento.
13 gennaio 2003 – Emanato il D.Lgs 33 c.d. “Direttiva discariche”, che prevede che entro un anno ogni Regione adotti un Piano RUB (riduzione dei rifiuti biodegradabili) da collocare in discarica.
Anni 2003-2008 – Presidente Cuffaro
30 settembre 2004 – Aggiornamento del PGRS del 2002 e predisposizione del piano RUB
28 dicembre 2006 – Adozione del Piano RUB
Nell’intero periodo:
- lo smaltimento dei rifiuti in discarica è passato dal 92% dell’anno 2002 al 91% del 2005, contro una media nazionale nel 2005 pari al 54,3%;
- la raccolta differenziata è passata dal 4,3% del 2002 al 5,5% del 2005 contro una media nazionale al 2005 pari invece al 24,3% ed una media al Nord 38,1%.
- solo un impianto di selezione della frazione secca, dei 26 previsti, risulta operante;
- due soli impianti di compostaggio dei 35 previsti;
- nessuna gara per impianti di incenerimento (termovalorizzazione) andata a compimento
Anni 2008-2012 – Presidente Lombardo
16 gennaio 2009 – il P.C.M. decreta lo stato d’emergenza sino al 31 dicembre 2009 a Palermo
23 ottobre 2009 – Viene costituita la “Commissione Cancellieri” per elaborare buna proposta di revisione del PGRS.
8 aprile 2010 – Viene pubblicata la legge regionale n. 9 “Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”. Vengono istituite 10 S.R.R. (una per provincia più una per le isole minori)a cui è affidata la gara, per conto dei Comuni di propria competenza, per l’affidamento del servizio di gestione nel proprio territorio, nonché la programmazione impiantistica. Gli ATO vengono prorogati sino al 31.12.2012.
9 luglio 2010 – il P.C.M. decreta lo stato d’emergenza sino al 31 dicembre 2012 e delega il Presidente della Regione, quale Commissario Delegato, a predisporre un nuovo piano dei rifiuti.
30 luglio 2010 – Il Presidente della Regione nomina una commisione per la revisione del PGRS del 2002.
4 luglio 2012 – Con Decreto Presidenziale, le S.R.R. passano da 10 a 18
Anni 2012-2017 – Presidente Crocetta
3 ottobre 2016 – La Giunta Regionale approva il nuovo PGRS presentato dall’Assessore all’Energia.
NESSUNA ALTRA AZIONE SIGNIFICATIVA
I risultati di 10 anni di emergenze dal decreto Ronchi
27 ATO ancora esistenti nonostante in liquidazione dal 2010, con un debito accumulato di oltre 2 MLD €;
18 SRR costituite ma non attive per le competenze a loro attribuite;
Sistemi di raccolta inadeguati e inefficienti, con R.D. ulteriormente scesa al 7% come media regionale;
Esubero di lavoratori nel settore rifiuti: 1:500 abitanti di media regionale, con picchi di 1:250 in alcuni ambiti, contro 1:1000 di media nazionale;
Piano di gestione dei rifiuti non attivato;
Carenze strutturali di impianti per il trattamento dei rifiuti (piattaforme di selezione e recupero, impianti di produzione di biogas e di compostaggio della frazione umida, impianti di trattamento meccanico biologico, impianti di valorizzazione energetica, discariche)
La lunga storia del piano dei rifiuti della regione siciliana
14 ottobre 2010 – La Commissione consegna il nuovo PGRS
11 novembre 2010 – Il Dip. Protezione Civile della Presidenza dl Consiglio formula osservazioni al Piano
2 marzo 2011 – La Commissione consegna la nuova versione del Piano, con le modifiche richieste
9 settembre 2011 – Il Dip. Prot. Civ. trasmette il parere tecnico espresso dall’ISPRA sul PGRS, con nuove osservazioni
11 luglio 2012 – Decreto del MINISTERO DELL’AMBIENTE DI APPROVAZIONE IL PIANO
Il Piano approvato deve essere sottoposto a VAS.
24 luglio 2012 – il Presidente Lombardo, nella qualità di Commissario Delegato, trasmette il PGRS all’Assessorato Reg, Territorio e Ambiente per la procedura di VAS regionale
7 novembre 2012 – Il Ministero dell’Ambiente esprime la competenza statale alla redazione della VAS in quanto l’autorità che ha prodotto il Piano è il Presidente Lombardo, ma nella qualità di Commissario Delegato dallo Stato! (interpretazione dell’art. dela D, Lgs 152 del 2006)
6 dicembre 2012 – il Presidente Crocetta restituisce il PGRS al Ministero per la procedura di VAS statale.
17 ottobre 2014 – La Commissione tecnica ministeriale di verifica VAS esprime parere favorevole
28 maggio 2015 – Il Ministero dell’Ambiente emana decreto di approvazione del Piano con alcune prescrizioni
19 luglio 2016 – La Commissione parlamentare deputata, così si esprime (riportato dal verbale)
In sostanza e riassuntivamente, il piano regionale per la gestione dei rifiuti della Regione siciliana è stato:
– redatto ai sensi dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3887 del 2010;
– approvato a luglio del 2012;
– verificato positivamente con prescrizioni dalla commissione tecnica ad ottobre 2014;
– decretato per la VAS a maggio 2015 dal Ministero dell’ambiente e dal Ministero dei beni culturali.
E’ intervenuta Vania Contrafatto, Assessore all’energia e ai servizi di pubblica utilità della Regione siciliana, ascoltata presso la Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti il 25 febbraio 2015, la quale ha dichiarato:
“Per quanto attiene alla questione della revisione del piano rifiuti, di cui mi chiedeva l’onorevole, il piano rifiuti (che in questo momento è pubblicato anche sul sito del nostro assessorato ed è questo di cui aspettiamo il decreto), essendo un piano che è stato formulato ed emesso in base a un’ordinanza emergenziale, è stato formato e trasmesso con procedure semplificate.
Una volta che sarà terminata l’ordinanza emergenziale, quindi, siamo nell’ordinario: il piano non può più considerarsi adeguato alla situazione normativa vigente, perché per essere un piano adeguato – legislativamente parlando – alle direttive europee, esso deve seguire degli iter, con acquisizioni di parere e passaggi particolari, che in quell’occasione furono saltati proprio perché eravamo in emergenza.
Quindi, era un piano fatto in emergenza che voleva superare un’emergenza. Ora che l’emergenza non è stata più reiterata, in automatico è un piano che, a stretto rigore di diritto, non è conforme. Ciò non significa che sia un piano illegittimo o illegale, come taluni in alcuni scritti giornalistici sostengono: era perfettamente legale e legittimo per la situazione in cui è stato creato e formato. Tuttavia, esso non lo è più adesso perché non siamo più in emergenza. Per questo occorre aggiornarlo…..”.
Dichiarazione infondata; il Piano era articolato su tre fasi: “emergenziale”, “transitoria” ed “a regime”, da attuarsi in un periodo di 5 anni. Vedi pagg. 244 e successive).
IL PIANO C’ERA ED ERA AUTORIZZATO, MA IL GOVERNO CROCETTA LO HA IGNORATO! E’ ANCORA VIGENTE MA VA SOLO ADEGUATO CRONOLOGICAMENTE
Ecco per il Codacons le principali criticita’ da affrontare
NORMATIVE
- abolizione o profonda revisione della legge regionale 9/2010, con gli obiettivi di:
abolizione delle SRR;
individuazione dell’ente/degli enti gestore/gestori, in numero minimo di tre (Aree Est Centro, Ovest con annessione delle isole minori), fino ad un massimo di 9 (Province)
commissione-camera-19-07-2016-1definizione dei criteri di base della gestione, quali:
– numero massimo di unità impiegate,
– tipologia di governance ed amministrazione,
– livelli autorizzatori degli impianti, in base alla tipologia ed al bacino di utenza;
– limiti di autonomia gestionale dei Comuni singoli o associati in ambiti ristretti;
– criteri di valutazione della sostenibilità economica delle associazioni di comuni;
– responsabilità degli amministratori;
adozione della tariffa unica, da definire su base statistica-attuariale;
definizione di premialità e di sanzioni a carico degli utenti e degli enti gestori;
- ridefinizione delle convenzioni tra Comuni e CONAI;
- revisione del Piano di gestione dei rifiuti del 2012, con
adeguamento dei termini temporali;
ridefinizione della articolazione della pianificazione tra:
– pianificazione della raccolta
– pianificazione del sistema impiantistico di pre-trattamento del RUR
– pianificazione del sistema impiantistico di conferimento
– pianificazione dei trattamenti post- recupero
ridefinizione della pianificazione impiantistica ottimizzata, articolata su diversi livelli:
Impiantistica di 1° livello – bacino di utenza: fino a 50.000 abitanti
Competenza di pianificazione : Comuni e ARO, autorizzata con ente gestore
- isole ecologiche e CCR
- piattaforme di selezione manuale e di recupero
- compostaggio condominiali e di area comunale o ARO
Impiantistica di 2° livello – bacino di utenza: tra 50.000 e 300.000 abitanti
Competenza di pianificazione : Ente gestore, autorizzato dalla Regione
- piattaforme di recupero di materia da RD
- compostaggio comprensoriale
- recupero materiali da TMB
Impiantistica di 3° livello – bacino di utenza: oltre 300.000 abitanti
Competenza di pianificazione: Regione
- digestione anaerobica con produzione di biogas
- compostaggio territoriale
- impianti di recupero energetico da residui di TMB
- discariche
- definizione di una norma (e non di una proposta) per la liquidazione delle società d’ambito e la definitiva abolizione degli ATO.
Tecniche e strutturali
- Inadeguatezza dei sistemi di raccolta, principalmente nelle grandi città;
- Carenza di impianti, differenziati per livelli definiti dalla nuova normativa da adottare;
- Tempi di realizzazione degli impianti;
- Assenza di strutture operative per il controllo degli operatori e dei cittadini.
CODACONS
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